Art. 17.
(Impugnazioni delle parti).

      1. La persona offesa può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento ai soli fini civili.
      2. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica.
      3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena pecuniaria.